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Bonus ZES Agricoltura: il modello per le domande dal 20 novembre

Dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, le imprese possono presentare domanda di accesso al Bonus Agricoltura per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno delle aziende attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, forestali, della pesca e dell’acquacoltura.


ZES Sud Agricoltura: comunicazione spese agevolabili

Nella domanda le imprese comunicano le spese ammissibili sostenute utilizzando l’apposito modello e le relative istruzioni. Sono ammesse al contributo le imprese agricole comprese nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le imprese forestali, le piccole e medie imprese o microimprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.


Sono agevolati gli acquisti, anche in locazione finanziaria, di nuovi macchinari o impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o impiantate nella ZES (quindi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia). L’agevolazione scatta a fronte di un investimento minimo di importo non inferiore a €50.000.

Sono ricompresi nell’incentivo anche terreni e immobili strumentali agli investimenti (acquisizione, realizzazione o ampliamento), ma il valore di terreni e fabbricati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

 

Le spese devono essere state effettuate dal 16 maggio al 15 novembre 2024, i beni devono essere realmente utilizzati in una struttura produttiva ubicata nella ZES, ed è necessario che il macchinario resti nella ZES per almeno cinque anni e che entri in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisizione.

 

Invio domanda: scadenze e regole

La trasmissione della comunicazione si effettua tramite il software “ZES UNICA AGRICOLA”, disponibile sul sito dell’AdE.

Nei cinque giorni successivi alla presentazione della comunicazione si riceve la ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della domanda.


Il sistema scarta le comunicazioni: senza partita IVA attiva da parte del richiedente; con estremi delle fatture elettroniche (nel quadro E) non corrispondenti con i dati in possesso delle Entrate; se il codice attività (Ateco 2007, aggiornamento 2022) e quello catastale del Comune per ciascuna struttura produttiva (nel quadro B) risultano diversi da quelli comunicati per l’inizio attività (articolo 35 Dpr 633/1972).


Dopo dieci giorni dal termine di presentazione delle istanze, l’Agenzia comunicherà la percentuale di credito d’imposta effettivamente spettante, calcolato in base al numero delle domande e alle risorse disponibili, che sono pari a €40.000.000.



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