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IMPIANTI FOTOVOLTAICI AZIENDE IN PRESENZA DI CPI (Certificato prevenzione Incendi)



Il Certificato di Prevenzione Incendi -CPI-, era la certificazione che attestava il rispetto alle norme di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio per l'edificio in cui si svolgeva l'attività aziendale o commerciale soggetta alle visite ed ai controlli dei VV.F. secondo il D.M. 16/02/1982 successivamente abrogato e sostituito dal D.P.R. 151/11.


Ad oggi il C.P.I. viene rilasciato solo per le attività di categoria C al termine di avvenuto sopralluogo

(Categoria C: attività a elevato rischio come attività ricettive e strutture sanitarie con oltre 100 posti letto, uffici con oltre 800 persone presenti, autorimesse con superficie lorda superiore a 3000 mq, locali per l'esposizione e la vendita dettaglio o ingrosso con superficie lorda superiore a 1500 mq.)

Anche per questa attività oltre alla presentazione della S.C.I.A. è obbligatorio chiedere ai VVF il parere di conformità del progetto; i sopralluoghi da parte dei VVF sono effettuati obbligatoriamente, al termine di essi viene rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi, che costituisce l'attestazione di avvenuto sopralluogo  da parte dei VV.F. ed assume quindi il significato di attestazione di avvenuto sopralluogo.

(Fonte GEI protezione antincendio)


Quando l'azienda è sottoposta a CPI, l'impianto fotovoltaico deve attenersi a regole sull'utilizzo dei materiali, distanze e posizionamento installazione, in quanto è soggetto a verifica.


Attenzione ad affidarsi a chi preventivamente non faccia questa domanda: siete soggetti a CPI?

prima di presentare un preventivo o addirittura prima di installare l'impianto, che non avrebbe i requisiti per essere acceso.



Donatella Brunetti

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