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Ancora scale barriere? Contributi, disparità e barriere architettoniche da superare

barriere architettoniche

📜 Sono passati oltre trent’anni dall’entrata in vigore della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, una norma nata con un obiettivo chiaro: favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, attraverso contributi pubblici destinati alle persone con disabilità.


🏛️ Per molto tempo quella legge ha rappresentato uno strumento concreto di inclusione. Ha consentito a migliaia di famiglie di installare piattaforme elevatrici, servoscala e altri dispositivi mobili, riducendo in modo significativo l’isolamento domestico e le barriere architettoniche. Tuttavia, con il passare degli anni, il quadro applicativo si è frammentato in modo sempre più evidente.


❓Chi oggi si rivolge a un’azienda per acquistare un montascale mobile pone quasi sempre la stessa domanda: “Ci sono contributi?”. La risposta, tecnicamente, dovrebbe essere semplice. In realtà non lo è affatto. Non esiste un’applicazione uniforme della legge. Non solo ogni regione interpreta e finanzia in modo differente; spesso anche tra comuni limitrofi emergono criteri diversi, prassi amministrative non omogenee, tempistiche imprevedibili. È una disomogeneità territoriale che crea incertezza e disorientamento.


🔧 Il nodo più critico riguarda la distinzione tra impianti fissi e dispositivi mobili. In molte realtà i contributi vengono riconosciuti quasi esclusivamente per soluzioni strutturali permanenti, mentre gli ausili mobili — pur finalizzati allo stesso obiettivo, cioè consentire il superamento di una barriera — restano esclusi o vengono valutati con maggiore rigidità.


⚖️ Il paradosso è evidente. Una norma nata per ampliare le opportunità rischia oggi di generare una nuova forma di disparità: contributo per l’impianto fisso, non per quello mobile. Eppure le esigenze delle persone non sono standardizzabili.


🏛️Domande: Chi vive in un edificio storico, dove non è tecnicamente o giuridicamente possibile installare un impianto fisso, dovrebbe essere penalizzato? Chi desidera evitare un conflitto condominiale, scegliendo una soluzione non invasiva, deve rinunciare al sostegno pubblico? Chi ha necessità di spostarsi tra abitazioni diverse o vuole portare con sé l’ausilio, non dovrebbe avere pari dignità di accesso alle agevolazioni?


📉 La stessa dinamica si è osservata durante il periodo del cosiddetto Superbonus 110%, introdotto con il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34. Anche in quel contesto, gli interventi strutturali fissi risultavano pienamente integrati nel sistema di detrazioni, mentre le soluzioni mobili restavano marginali o escluse. La logica sottesa sembrava privilegiare ciò che modifica l’immobile, non necessariamente ciò che risponde meglio alla persona.


📚 La questione non è tecnica, ma culturale e giuridica. L’obiettivo della normativa dovrebbe essere l’eliminazione della barriera per la persona, non la qualificazione edilizia dell’intervento. Se il fine è garantire mobilità e autonomia, la natura “fissa” o “mobile” dell’apparato dovrebbe essere secondaria rispetto all’effettiva utilità e appropriatezza della soluzione.


🔄 Oggi il sistema dei contributi appare disallineato rispetto all’evoluzione tecnologica e sociale. Le soluzioni mobili non sono un ripiego economico o tecnico; in molti casi rappresentano la scelta più razionale, meno invasiva e più coerente con il contesto abitativo.


❗ La domanda, allora, è inevitabile: è corretto che l’accesso ai benefici pubblici dipenda dalla tipologia dell’impianto anziché dal bisogno della persona? E se una legge nasce per rimuovere ostacoli, può accettare di crearne di nuovi, seppure indirettamente?


🔍Forse è il momento di riaprire una riflessione sistemica. Non per contrapporre fisso e mobile, ma per riallineare lo strumento normativo alla sua finalità originaria: garantire pari opportunità di accesso e di autonomia, indipendentemente dalla soluzione tecnica adottata.


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