Impresa italiana
Premessa
Le imprese che desiderano affidare in outsourcing parte dei propri processi produttivi si trovano di fronte a tre istituti giuridici principali:
• appalto
• distacco e
• somministrazione.
Sebbene tali strumenti possano apparire simili, presentano notevoli differenze dal punto di vista normativo e giurisprudenziale, con implicazioni significative per la gestione delle risorse umane e per la titolarità degli obblighi e delle responsabilità verso i lavoratori.
In questa sede vogliamo (brevemente) analizzare le caratteristiche principali di ciascuno strumento, e sottolinearne le diversità applicative.
L’appalto
Il contratto di appalto è disciplinato dall’art. 1655 del Codice Civile, che lo definisce come “il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”.
Si tratta di un contratto commerciale che prevede la realizzazione di un’opera o servizio tramite l’organizzazione autonoma dei mezzi produttivi e l’assunzione del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore.
Un elemento essenziale per distinguere l’appalto dalla somministrazione di lavoro è l’assunzione del rischio economico e la capacità organizzativa dell’appaltatore, che deve essere dotato di propri mezzi materiali e risorse per eseguire il lavoro, senza ingerenza diretta del committente.
La giurisprudenza evidenzia che l’appalto è legittimo solo quando l’appaltatore gestisce autonomamente l’organizzazione del lavoro e si assume il rischio di impresa. In caso contrario, il contratto potrebbe essere riqualificato come somministrazione irregolare o interposizione illecita di manodopera, con conseguenti sanzioni anche di stampo penale.
L’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, riformato dal Decreto Legislativo 81/2015, precisa inoltre che nei contratti di appalto è prevista una responsabilità solidale tra committente e appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi dovuti ai lavoratori. Questa norma tutela i diritti dei lavoratori, che possono agire anche contro il committente per il pagamento di quanto loro dovuto in caso di inadempienze da parte dell’appaltatore.
La somministrazione di lavoro
La somministrazione di lavoro è regolata dal D.Lgs. 81/2015 ed è definita come il contratto con cui un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori, i quali, per la durata della missione, svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
A differenza dell’appalto, nella somministrazione non vi è organizzazione autonoma da parte del somministratore: i lavoratori sono inseriti nell’organizzazione dell’utilizzatore, il quale ne esercita i poteri direttivi e disciplinari. Il somministratore, invece, rimane formalmente il datore di lavoro, responsabile solo degli aspetti retributivi e contributivi.
La somministrazione può essere a tempo determinato o indeterminato (staff leasing). Il Decreto Dignità (DL 87/2018) ha introdotto limiti stringenti per i contratti a termine in somministrazione, equiparandoli ai contratti a tempo determinato, con l’applicazione delle stesse causali per il rinnovo e la proroga, e una durata massima di 24 mesi. Inoltre, l’utilizzatore è obbligato a garantire al lavoratore somministrato condizioni economiche e normative non inferiori a quelle dei propri dipendenti.
Le sanzioni per la somministrazione irregolare prevedono la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore e una multa amministrativa (art. 38 e 40, D.Lgs. 81/2015).
Il distacco
Il distacco è disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003, secondo cui il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse (che però non può essere quello economico, ndr.), pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. La giurisprudenza (Cass. civ., 21 novembre 2013, n. 26138) ha precisato che il distacco non crea un nuovo rapporto di lavoro, ma modifica solo le modalità di esecuzione del contratto esistente, con il lavoratore che opera sotto la direzione del distaccatario.
Per essere legittimo, il distacco deve soddisfare due requisiti:
• l’interesse specifico del distaccante e
• la temporaneità.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito con l’interpello n. 1/2016 che l’interesse del distaccante deve essere “specifico, rilevante e concreto”, mentre la giurisprudenza (Cass. 25 novembre 2010, n. 23933) ha confermato che la temporaneità non richiede una predeterminazione rigida della durata.
Nel caso in cui vengano a mancare tali requisiti, il lavoratore può richiedere, anche in questo caso, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il distaccatario.
Conclusioni
Ogni strumento di outsourcing presenta specifiche caratteristiche, vantaggi e rischi propri.
L’appalto è indicato quando si desidera esternalizzare interi processi produttivi, con un soggetto autonomo che gestisce i mezzi e assume il rischio d’impresa.
La somministrazione, invece, è preferibile quando si necessita di forza lavoro temporanea, ma inserita nella propria organizzazione.
Il distacco, infine, è utile per trasferire temporaneamente un lavoratore a un’altra azienda, mantenendo invariato il rapporto di lavoro.
È essenziale che le imprese rispettino i limiti normativi e giurisprudenziali per evitare sanzioni e per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori.